Sono considerati vere e proprie attività di somministrazione i distributori di acqua destinata al consumo umano, sottoposta a processi di trattamento (noti come “fontanelli”, ”chioschi dell’acqua”, ”casette dell’acqua” e simili), che distribuiscono acqua, a titolo gratuito o a pagamento, da consumare sia direttamente in loco sia dopo riempimento di appositi contenitori forniti dal gestore o portati dai consumatori.
Con Sentenza n. 10285/2018 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, infatti, ha stabilito che le unità distributive aperte al pubblico di acqua destinata al consumo umano sottoposta a processi di trattamento, variamente denominate, attuano una “somministrazione di bevande”.
Si rende quindi necessario procedere con la costituzione dell’anagrafica di queste particolari strutture in quanto attività di somministrazione di bevande, specificando che i relativi gestori assumono la veste di “Operatori del Settore Alimentare” (OSA) e sono quindi soggetti al rispetto della disciplina vigente e in particolare agli obblighi di registrazione ex art. 6 del Regolamento CE 852/2004.
Nei Piani di Autocontrollo adottati devono essere individuati, per ciascuna unità distributiva, i relativi punti critici di controllo e predisposte analisi di laboratorio che contemplino sia il mantenimento dei parametri relativi alla potabilità dell’acqua sia il controllo di eventuali cessioni derivanti dai materiali a contatto con l’acqua.
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