Comune di Prato Regolamento per la permanenza nelle aree attrezzate delle famiglie rom e sinti Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 1. Le presenti norme regolano i requisiti e le modalita' di permanenza delle famiglie di etnia Rom e Sinti presso le aree residenziali attrezzate predisposte nel territorio del Comune di Prato. Articolo 2 - Autorizzazione alla permanenza nelle aree 1. Sono autorizzati alla permanenza nelle aree residenziali attrezzate, oltre ai nomadi residenti, coloro che erano in possesso della autorizzazione alla sosta nel Comune di Prato al 31.12.98. 2. L'autorizzazione e' concessa dal Dirigente del Settore Servizi Sociali; in essa dovranno essere indicate le generalita' ed il numero dei componenti il nucleo di convivenza di tipo familiare, nonche' il numero degli automezzi e/o delle roulottes, la cui provenienza dovra' essere debitamente autocertificata. 3. Sono altresi' autorizzabili i soggetti che entrano a far parte dei nuclei di convivenza in qualita' di coniugi/conviventi e di figli. 4. Eventuali deroghe ai requisiti di cui sopra potranno essere decise dal Dirigente del Settore Servizi Sociali, sentito il parere consultivo del Comitato di Gestione, su relazione del Servizio Sociale Territoriale o di altri Servizi pubblici. Articolo 3 - Permanenza nelle aree 1. Oltre al possesso dei requisiti di cui al punto precedente la permanenza nelle aree attrezzate e' subordinata a: a) il rispetto della Convenzione dell'ONU sui diritti dei minori del 1989, ratificata con L. 176 del 27.05.1991; b) nel caso di presenza di minori nel nucleo familiare, che gli stessi frequentino con regolarita' la scuola dell'obbligo, fino al compimento dell'eta' stabilita dalle vigenti disposizioni di legge, o corsi di formazione professionale o assimilati; c) nel caso siano presenti nel nucleo familiare adulti in eta' non pensionabile, questi devono frequentare corsi di formazione professionale o svolgere attivita' lavorative (anche autonome, artigiane o casalinghe), o essere regolarmente iscritti alle liste del collocamento al lavoro. 2. L'evasione accertata dall'obbligo scolastico e lo sfruttamento dei minori per l'accattonaggio, danno luogo alla revoca della autorizzazione nell'area attrezzata con conseguente perdita del diritto alla permanenza nell'area. Quanto sopra sara' deciso dal Dirigente del Settore Servizi Sociali, sentito il parere consultivo del Comitato di Gestione, che ne dara' comunicazione alle autorita' di Pubblica Sicurezza per gli eventuali interventi di competenza. Articolo 4 - Modalita' di utilizzo dell'area 1. Ad ogni nucleo familiare sara' messa a disposizione all'interno dell'area una piazzola numerata delimitata e provvista di acqua, di allacciamenti elettrici e dei relativi misuratori di consumi. 2. Il Capofamiglia del nucleo e' responsabile della piazzola, della sua corretta utilizzazione, pulizia e manutenzione e dovra' provvedere ad eseguire a proprie spese la manutenzione ordinaria comprese le riparazioni di eventuali danni causati alla struttura e ai servizi presenti nella piazzola, agli impianti e agli allacciamenti. 3. Le spese di allacciamento e i consumi di gas, acqua e luce delle singole piazzole sono a carico del Capofamiglia del nucleo autorizzato alla permanenza. 4. Sono vietate le occupazioni abusive di persone e/o automezzi e ne e' vietato, altresi' l'abbandono all'interno dell'area. 5. Il settore N provvedera', a seguito di consultazione con il Comitato di Gestione a redigere le norme di utilizzo degli spazi e dei servizi comuni di ogni area attrezzata. 6. Ai nuclei familiari presenti all'interno dell'area e muniti di regolare autorizzazione alla permanenza e' garantito l'utilizzo dei servizi sociali e sanitari del territorio in cui l'area e' inserita. 7. Il Capofamiglia responsabile della piazzola puo' ospitare, per un periodo massimo di 15 giorni, persone in visita dandone comunicazione scritta al presidente del Comitato di gestione. Nella comunicazione dovra' essere indicata la data di ingresso e quella di partenza. Eventuali deroghe potranno essere decise dal Dirigente del Settore Servizi Sociali su relazione del servizio sociale territoriale. 8. Nel caso si tratti di cittadini extracomunitari e' necessario che gli stessi siano in regola con le norme che disciplinano l'ingresso degli stranieri in Italia. 9. Il numero massimo degli ospiti all'interno dell'area non puo' comunque essere superiore a un quinto di quello dei residenti. Articolo 5 - Attivita' lavorative 1. Sono consentite nell'area attrezzata, in appositi spazi, attivita' artigianali e/o lavorative che non recano disturbo agli altri residenti e che siano in regola con le norme vigenti. Tali attivita' lavorative saranno di volta in volta verificate e autorizzate dalle competenti autorita' comunali. Articolo 6 - Comitato di gestione 1. La gestione delle aree attrezzate e' di competenza delle Circoscrizioni in cui le stesse sono situate. 2. Per ciascun insediamento e' previsto un comitato di gestione presieduto, da uno dei due rappresentanti delle realta' associative presenti sul territorio ed eletto nel corso della prima seduta, cosi' formato: - Presidente del Consiglio di Circoscrizione in cui e' situata l'area o suo rappresentante; - Un assistente sociale del territorio in cui e' inserita l'area; - Un operatore sanitario del Distretto sociosanitario di zona designato dall'Azienda USL n.4; - Due rappresentanti della Comunita' dell'area residenziale attrezzata eletti dai membri della Comunita' stessa. - Due rappresentanti designati dal Consiglio di Circoscrizione fra quelli proposti dalle realta' associative locali. 3. La segreteria del Comitato di Gestione e' assicurata dal Consiglio di Circoscrizione, che curera' la convocazione del Comitato stesso e redigera' i verbali delle riunioni. 4. Le riunioni del Comitato, trascorsa un'ora senza che sia stata raggiunta la presenza della totalita' dei suoi componenti, passano in seconda convocazione purche' siano presenti almeno tre componenti compreso il Presidente. 5. Le decisioni del Comitato di Gestione sono prese a maggioranza: in caso di parita', prevale il voto del Presidente. 6. Il Comitato di Gestione puo' individuare la figura di un mediatore socioculturale scelto come soggetto idoneo ad un collegamento tra il Comitato e le famiglie nomadi tra persone che abbiano una conoscenza della realta' locale e delle famiglie dell'area attrezzata. 7. Nel caso in cui il comitato di gestione individui la figura del mediatore socioculturale questi fara' parte di diritto del comitato di gestione stesso. Articolo 7 - Scopi e attivita' del comitato di gestione 1. Il Comitato di Gestione collabora attivamente con l'Amministrazione Comunale per la gestione dell'area attrezzata; a questo scopo si riunisce periodicamente, e comunque non meno di tre volte l'anno, presso la sede della Circoscrizione per tutti gli adempimenti di cui al presente Regolamento. In caso di urgenza il Presidente del Comitato di gestione, anche su richiesta dei singoli membri, puo' convocare il Comitato. 2. Il Comitato di Gestione, nell'ambito delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale favorisce e promuove: - la frequenza scolastica, in collaborazione con le Direzioni Didattiche; - gli interventi di sostegno socio-culturale, educativo, di formazione e inserimento lavorativo - le possibilita' di inserimento nel tessuto del Quartiere e cittadino della popolazione Rom e Sinti - le opportunita' di maggior conoscenza tra la nostra cultura e quella dei Rom e Sinti 3. A tal fine predispone una relazione programmatica entro il mese di settembre, per l'anno successivo, da inviare al Sindaco, con riferimento alle spese e ai risultati da conseguire. 4. Predispone altresi', entro il mese di febbraio, una relazione consuntiva dell'attivita' svolta nell'anno precedente, con riferimento alle spese e ai risultati raggiunti. 5. A tal fine l'Amministrazione Comunale garantisce ad ogni Circoscrizione sede di area Residenziale Attrezzata, fondi sufficienti per le spese di gestione dell'area stessa. Articolo 8 - Vigilanza 1. Sara' compito dell'Azienda USL 4, assicurare la vigilanza igienico- sanitaria, la prevenzione e la tutela della salute, nelle aree attrezzate. 2. La vigilanza per il rispetto del presente regolamento, delle ordinanze sindacali, e delle regole di utilizzo degli spazi comuni di ogni area attrezzata e' affidata alla di Polizia Municipale, coadiuvata, se necessario, dalle altre Forze dell'Ordine per quanto di competenza. Articolo 9 - Compiti dell'assessorato ai servizi sociali 1. L'Assessorato ai Servizi Sociali raccorda l'attivita' dei Comitati di Gestione e coordina l'attivita' dei Servizi Sociali che intervengono nell'area. Articolo 10 - 1. Il comitato di Gestione potra' proporre modifiche al presente regolamento in base all'esperienza acquisita durante l'anno precedente.