Si definisce commercio all'ingrosso - ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera "a" della L.R. 62/2018 - l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.
Il commercio all’ingrosso relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortofrutticoli, carnei e ittici, è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità e alla notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004), a fronte della quale non sono richieste asseverazioni.
La presentazione della pratica tramite il SUAP del Comune non esonera l'impresa dall'obbligo di denunciare l'attività al Repertorio Economico Amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio (CCIAA).
In presenza di tutti i requisiti necessari, l'attività può essere legittimamente iniziata dalla data di presentazione della comunicazione.
L’esercizio congiunto, nello stesso locale, dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, è assoggettato al regime abilitativo previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale, nonché dai regolamenti comunali.
Si applicano i regimi amministrativi specifici previsti per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova e altro) e per le seguenti vendite specifiche:
- al minuto di alcolici
- al minuto di farmaci da banco e medicinali veterinari
- al minuto di GPL per combustione
- al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi
- al minuto di prodotti fitosanitari
- al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale
- di oggetti preziosi
- di armi diverse da quelle da guerra.
Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo a cui sottoporre l’esercizio di vendita congiunta all'ingrosso e dettaglio, e dell'applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita dell’esercizio viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all’ingrosso, salvo quanto espressamente previsto ai commi 5 e 6 della L.R. 62/2018.
La parte di superficie di vendita eccedente le suddette dimensioni viene calcolata nei modi ordinari.
Le disposizioni di cui al comma 6 della L.R. 62/2018 non sono cumulabili con quelle di cui all’articolo 27, comma 2, qualora vi sia coincidenza di prodotti. In tale ipotesi si applica la disciplina più favorevole all'esercente.
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