Ai sensi dell'art. 53 comma 1, lettera "e" della Lr: 62/2018 (Codice del Commercio), non è soggetta al possesso dei requisiti comunali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all'art. 2 del D.P.R. 235/2001.
Si intende:
a) per somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio;
b) per superficie di somministrazione, l'area appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture, se accessibile alla clientela. Non costituisce superficie di somministrazione l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;
c) per impianti e attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici di cui alla lettera a).
La natura commerciale o non commerciale delle associazioni e dei circoli si rintraccia nelle condizioni previste dagli articoli 148 e 149 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
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