Istituito con il Capo II della Legge 3/2012, l'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) offre un'opportunità di intervento per porre rimedio alle situazioni di indebitamento sproporzionato ma incolpevole, al fine di conservare per quanto è possibile la capacità di fare progetti e costruire il futuro in maniera dignitosa.
Ad una vasta pluralità di soggetti, persone fisiche e giuridiche (meglio di seguito dettagliate) - che, secondo la legge, non possono accedere al fallimento o alle altre procedure concorsuali - è oggi concesso, con l'ausilio dell'OCC, di formulare una proposta di accordo con i creditori tramite un progetto di ristrutturazione dei debiti, o presentare un "piano del consumatore", oppure richiedere la liquidazione del patrimonio.
Presupposti per l'accesso alla procedura sono la incolpevolezza e la meritevolezza.
Utilizzando la procedura di composizione della crisi, a seguito di un provvedimento giudiziale, potrà intervenire il blocco delle azioni esecutive individuali e di quelle cautelari sul patrimonio del debitore.
Possono accedere alla procedura:
- Il consumatore, definito ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera "b", della Legge 3/2012 come "debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale professionale eventualmente svolta"
- L'imprenditore commerciale sotto soglia di fallimento (art 1 comma 2 L.F.)
- L'imprenditore cessato da oltre un anno
- L'imprenditore agricolo
- Gli eredi dell'imprenditore defunto
- Il professionista, singolo o associato
- Il lavoratore autonomo
- Gli enti privati non commerciali
- Le start up innovative
- Le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 14 e ss. Codice Civile
- Le fondazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 14 e ss. C.C.
- Le associazioni non riconosciute ai sensi dell'articolo 36 e ss.C.C.
- I comitati ai sensi dell'articolo 39 e ss.C.C.
- Le organizzazioni di volontariato ai sensi della L. 226/1991
- Le associazioni di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000
- Le organizzazioni non governative ai sensi dell'articolo 28 della L. 287/1991 e della L. 383/2000
- Le associazioni sportive dilettantistiche ai sensi della L. 398/1991
- Gli enti lirici ai sensi del D.Lgs. 367/1996
- Le ONLUS ai sensi del D.Lgs. 460/1997
- I centri di formazione professionali ai sensi della L. 845/1978
- Gli istituti di patronato ai sensi della L. 152/2001 e del DPR 1017/1986
- Le imprese sociali di cui al D.Lgs. 155/2006.
Modalità di accesso alla procedura:
All’OCC Terre di Prato si può rivolgere chi abita nel territorio della circoscrizione di competenza del Tribunale di Prato - ovvero in uno dei sette Comuni della nostra provincia (Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano e Vernio) e nel comune di Calenzano - contattando le rispettive Amministrazioni Comunali per rappresentare i propri problemi di sovraindebitamento, come l’incapacità di estinguere un mutuo o far fronte a una rateizzazione.
Il debitore deve prima richiedere un incontro informativo, gratuito e riservato, inviando una e-mail a:
- attivitaeconomiche@comune.prato.it
- s.fedi@comune.prato.it
Successivamente il colloquio sarà fissato di venerdì mattina nei locali dello Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività produttive (SUEAP).
Non è possibile recarsi direttamente allo Sportello se prima non è stato fissato appuntamento tramite e-mail.
Il passaggio successivo sarà a cura dell’OCC che valuterà la singola situazione e il possibile nuovo assetto del debito.
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